Art. 8
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[1]Agli operai che sono stati retrocessi a classi inferiori per ragioni d'eta' avanzata, o per infermita' che li abbia resi meno atti a produzione di lavoro, e' liquidata la pensione sulla mercede piu' elevata alla quale erano pervenuti, e mantenuta per due anni.
[2]Agli operai che sono stati retrocessi a classe inferiore, per deficienza di solerzia o di abilita' nel mestiere, e' liquidata la pensione in base ad una mercede media risultante dalla paga piu' elevata, moltiplicata pel numero di anni di servizio prestati fino a quello nel quale avvenne la retrocessione, e pel successivo periodo dalle mercedi minori, moltiplicata ciascuna pel numero di anni durante i quali esse furono percepite.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 22 dicembre 2008
