Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1901 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le ferite e le infermita' contemplate dall'articolo 1, lettera b e c, saranno accertate nei modi stabiliti al medesimo fine per i militari di truppa.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 22 dicembre 2008
