Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1901 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che siano stati collocati a riposo nel corso dell'anno Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 26 dicembre 1901.
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Di Broglio. E. Morin.
[5]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 22 dicembre 2008
