Art. 1
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Agli operai permanenti della R. Marina e' accordato il collocamento a riposo con diritto a pensione:
- a)quando abbiano raggiunto venticinque anni di servizio e cinquanta d'eta';
- b)quando per ferite od infermita' contratte per causa di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo;
- c)quando dopo venticinque anni di servizio siano dichiarati inabili a continuarlo, qualunque sia la loro eta'.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 22 dicembre 2008
