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[1]Il giudizio peritale e' fatto da periti inscritti in apposita lista.

[2]Una Commissione composta del prefetto, presidente, del presidente del tribunale, dell'ingegnere capo del Real genio civile e di due membri scelti dal Consiglio provinciale nel suo seno, formera' annualmente in ogni provincia la lista dei periti nel numero determinato dal regolamento.

[3]I periti debbono essere ingegneri.

[4]I periti si costituiscono in Comitato eleggendo nel loro seno un presidente.

[5]Il Comitato, udito l'ingegnere del macinato, divide la provincia in zone, assegna un perito a ogni zona e determina collegialmente i coefficienti meccanici da adottare nelle perizie, tenuto conto delle condizioni dei mulini e del sistema di macinatura usato nella provincia.

Testo in vigore dal 11 luglio 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-16;2001~art6 · fonte del testo

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