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[1]Il giudizio peritale e' fatto da periti inscritti in apposita lista.
[2]Una Commissione composta del prefetto, presidente, del presidente del tribunale, dell'ingegnere capo del Real genio civile e di due membri scelti dal Consiglio provinciale nel suo seno, formera' annualmente in ogni provincia la lista dei periti nel numero determinato dal regolamento.
[3]I periti debbono essere ingegneri.
[4]I periti si costituiscono in Comitato eleggendo nel loro seno un presidente.
[5]Il Comitato, udito l'ingegnere del macinato, divide la provincia in zone, assegna un perito a ogni zona e determina collegialmente i coefficienti meccanici da adottare nelle perizie, tenuto conto delle condizioni dei mulini e del sistema di macinatura usato nella provincia.
Testo in vigore dal 11 luglio 1874 al 16 dicembre 2009
