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[1]L'Amministrazione notifica al mugnaio la quota che crede dovuta per ogni cento giri segnati dal contatore.
[2]Tale quota e' definitiva, se il mugnaio non la rifiuta nelle forme prescritte da questa legge.
[3]In caso di rifiuto l'Amministrazione ha facolta':
- a)Di applicare all'occhio della macina un congegno meccanico che segni il peso o il volume del cereale;
- b)Di riscuotere la tassa direttamente per mezzo di agenti finanziari;
- c)D'appaltare la tassa.
[4]Se l'Amministrazione non vuole valersi di questa facolta', la quota viene determinata mediante giudizio dei periti.
Testo in vigore dal 11 luglio 1874 al 16 dicembre 2009
