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[1]La prima parte dell'articolo 13 della legge 7 luglio 1868 e' cosi' modificata:
[2]«I delegati dell'autorita' finanziaria hanno sempre diritto di entrare sia di giorno che di notte nei locali addetti alla macinazione, di farvi le verificazioni occorrenti e di esaminare i registri e le licenze.»
[3]Tuttavia questa facolta' non potra' essere esercitata in tempo di notte dai delegati della autorita' finanziaria senza l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.
[4]Al numero 4 dell'articolo 16 della stessa legge e' aggiunto: «e tanto in questo, quanto nel caso accennato al numero 3 dell'articolo precedente, senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi penali generali.»
Testo in vigore dal 11 luglio 1874 al 16 dicembre 2009
