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La facolta' di macinare promiscuamente grano ed altri cereali in uno stesso palmento, puo' essere accordata soltanto ai mulini ad un palmento colle norme da determinarsi per regolamento, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 11 luglio 1874 al 16 dicembre 2009
