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[1]E' pure riservata l'azione giudiziaria per ogni altra questione estranea alla determinazione delle quote ai termini dell'art. 6 della legge del 20 marzo 1865, allegato E.
[2]Quando sia dichiarata la nullita' della decisione l'autorita' giudiziaria rinvia il giudizio al Comitato di una delle provincie finitime.
Testo in vigore dal 11 luglio 1874 al 16 dicembre 2009
