Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il ricorso in appello si presenta al prefetto che lo trasmette al presidente del Comitato.
[2]Il ricorso non verra' ammesso se non vi sono indicati i punti della perizia che si impugnano e i motivi dell'opposizione.
[3]Per la legittimita' della decisione del Comitato debbono intervenire non meno di tre ne' piu' di cinque dei suoi membri.
[4]Il Comitato pronunzia a maggioranza dei presenti sopra i soli punti contestati.
[5]La Finanza e il mugnaio possono farsi rappresentare innanzi al Comitato.
Testo in vigore dal 11 luglio 1874 al 16 dicembre 2009
