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[1]Le quote con questa legge assegnate, che rimarranno disponibili per decesso dei titolari o per altra causa, anderanno in diminuzione delle somme inscritte nel bilancio di cui agli articoli 6 e 7.
[2]Nei limiti delle quote medesime potranno pero', ove ne sia il caso, essere concessi assegni vitalizi a coloro che, riconosciuti dalla Commissione di che all'articolo 1, non furono tuttavia ammessi a goderne i vantaggi perche' impiegati dello Stato od altrimenti provvisti, e che per mutate circostanze venissero, senza loro colpa, a trovarsi nella condizione economica prescritta.
[3]La Commissione, riconosciuti i titoli dei concorrenti, provvedera' per la loro ammissione all'assegno, determinandone la data di decorrenza.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1879 al 26 marzo 1884
