Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 1879 al 26 marzo 1884. Leggi il testo vigente →

[1]Le quote con questa legge assegnate, che rimarranno disponibili per decesso dei titolari o per altra causa, anderanno in diminuzione delle somme inscritte nel bilancio di cui agli articoli 6 e 7.

[2]Nei limiti delle quote medesime potranno pero', ove ne sia il caso, essere concessi assegni vitalizi a coloro che, riconosciuti dalla Commissione di che all'articolo 1, non furono tuttavia ammessi a goderne i vantaggi perche' impiegati dello Stato od altrimenti provvisti, e che per mutate circostanze venissero, senza loro colpa, a trovarsi nella condizione economica prescritta.

[3]La Commissione, riconosciuti i titoli dei concorrenti, provvedera' per la loro ammissione all'assegno, determinandone la data di decorrenza.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1879 al 26 marzo 1884

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1879-12-04;5168~art9 · fonte del testo

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