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La liquidazione delle pensioni di cui all'articolo precedente, sara' fatta in base alle disposizioni delle vigenti leggi sulle pensioni militari, ed a quel grado, di cui i militari in esso articolo contemplati fossero stati regolarmente investiti da uno dei Governi nazionali, sia al tempo in cui rimasero morti, feriti o mutilati, sia precedentemente.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1879 al 16 dicembre 2009
