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Coloro che si credono contemplati dal disposto di questa legge, per gli effetti di cui agli articoli 1, 5 e 7, dovranno presentare le loro domande e correlativi documenti ai Ministeri della Guerra o della Marina entro il termine improrogabile di mesi sei a partire dal giorno della promulgazione della presente legge.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1879 al 16 dicembre 2009
