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[1]La Commissione, di che all'art. 1, statuira' intorno alle domande ed ai titoli per gli assegni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 della presente legge.
[2]Alla stessa Commissione potranno essere deferite le domande per pensione, di cui all'articolo 3, per la preliminare verificazione dei titoli a corredo delle domande medesime, prima cioe' che dai Ministeri della Guerra e della Marina dette domande vengano spedite alla Corte dei conti per la liquidazione definitiva delle pensioni.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1879 al 16 dicembre 2009
