Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 1914, n. 1404.
Abrogato dal 24 gennaio 1915
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Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 1914, n. 1404.
Abrogato dal 24 gennaio 1915
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3 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1912 al 24 gennaio 1915. 176 parole tolte, 9 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: La nomina dei giudici o sostituti procuratori del Re ha luogo in seguito a concorso per esame. Al concorso sono ammessi gli uditori giudiziari che abbiano compiuto due anni di tirocinio, anche in qualita' di vice pretori.
tolto: L'esame consiste:
tolto: 1° in una prova scritta teorico-pratica su ciascuna delle seguenti materie:
tolto: a) diritto romano e diritto civile;
tolto: b) diritto commerciale;
tolto: c) diritto amministrativo;
tolto: d) diritto penale;
tolto: 2° in una prova orale nelle materie sopra indicate e inoltre nelle seguenti: procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, storia del diritto italiano, medicina legale.
tolto: Sono applicabili le disposizioni del penultimo capoverso dell'articolo 2, e dell'articolo 3; ma in caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano in graduatoria.
tolto: L'uditore il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, e' dispensato dal servizio.
tolto: I giudici, durante il primo biennio di esercizio delle loro funzioni, giudicano soltanto nei giudizi collegiali e nei procedimenti in Camera di consiglio e adempiono gli altri incarichi inerenti all'ufficio.
tolto: L'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 511, e' abrogato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1914, N. 1404
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
La L. 27 dicembre 1914, n. 1404ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "L'art. 9 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, e' modificato nel modo seguente: La nomina dei giudici e sostituti procuratori del Re ha luogo in seguito ad un esame pratico. All'esame sono ammessi gli uditori giudiziari che abbiano compiuto due anni di tirocinio, anche in qualita' di vice pretori. L'esame pratico avra' luogo in Roma, sara' in iscritto e a voce, e versera' sulle materie e con le norme che saranno stabilite dal regolamento. L'uditore, il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, e' dispensato dal servizio".
urn:nir:stato:legge:1912-12-19;1311~art9 · fonte del testo
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