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[1]Le preture sono ripartite in quattro classi.
[2]La prima classe e' costituita dalle preture esistenti nei capiluogo di Provincia e nelle sedi delle Corti di appello, e dei tribunali.
[3]Le altre tre classi saranno stabilite con decreto Reale, tenuto conto:
- a)della popolazione del mandamento e delle sue condizioni economiche e morali;
- b)del numero degli affari nell' ultimo quinquennio.
[4]I pretori promossi alla prima categoria hanno titolo di preferenza per essere destinati alle preture della prima classe, mano mano che siano vacanti.
[5]I pretori della quarta categoria sono assegnati alle preture di quarta classe.
[6]Alle preture della seconda e della terza classe saranno rispettivamente destinati i pretori delle categorie corrispondenti. Qualora il ministro stimi di derogare a questa disposizione dovra' promuovere il parere del Consiglio giudiziario centrale.
[7]Il passaggio a una categoria superiore, salvo ragioni di servizio, non e' incompatibile con la permanenza nella sede occupata, se il pretore lo domanda o vi consente.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009
