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[1]Il Consiglio giudiziario centrale procede allo scrutinio dei pretori di seconda categoria secondo il turno di anzianita'.
[2]I pretori ritenuti promovibili alla prima categoria sono classificati in promovibili e promovibili a scelta.
[3]Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale, il pretore puo' ricorrere al Consiglio superiore della magistratura.
[4]Lo scrutinio potra' essere ripetuto dopo tre anni, ma per non piu' di due volte.
[5]Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti, a preferenza, i lavori giudiziari che saranno designati secondo le norme del regolamento, e l'opera di magistrato.
[6]Le promozioni saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili a scelta e di un quinto ai promovibili.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009
