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[1]Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i collegi giudicanti o gli uffici del pubblico ministero o le preture, gli uditori giudiziari potranno, previo parere favorevole dei capi dei collegi in cui hanno fatto il tirocinio, o dei capi del tribunale se lo abbiano fatto nelle preture, essere destinati a prestare servizio, in qualita' di vice-pretori, nelle preture che sono provvedute di titolare; ed in tal caso sara' loro corrisposta un'indennita' in ragione di lire centocinquanta mensili sul capitolo d'indennita' di missione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

[2]Saranno determinate con regolamento le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 24 gennaio 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-12-19;1311~art4 · fonte del testo

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