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[1]Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i collegi giudicanti o gli uffici del pubblico ministero o le preture, gli uditori giudiziari potranno, previo parere favorevole dei capi dei collegi in cui hanno fatto il tirocinio, o dei capi del tribunale se lo abbiano fatto nelle preture, essere destinati a prestare servizio, in qualita' di vice-pretori, nelle preture che sono provvedute di titolare; ed in tal caso sara' loro corrisposta un'indennita' in ragione di lire centocinquanta mensili sul capitolo d'indennita' di missione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
[2]Saranno determinate con regolamento le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 24 gennaio 1915
