Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge, per coordinare ad essa le leggi sul procedimento civile e le altre leggi dello Stato e stabilire i termini nei quali la legge dovra' essere applicata.
[2]Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario, e sara' emanato un nuovo regolamento generale giudiziario.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 19 dicembre 1912.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Finocchiaro-Aprile - Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009
