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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge, per coordinare ad essa le leggi sul procedimento civile e le altre leggi dello Stato e stabilire i termini nei quali la legge dovra' essere applicata.

[2]Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario, e sara' emanato un nuovo regolamento generale giudiziario.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 19 dicembre 1912.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Finocchiaro-Aprile - Tedesco.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-12-19;1311~art23 · fonte del testo

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