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[1]In ogni tribunale vi e' un presidente, e vi possono essere inoltre uno o piu' giudici.

[2]Quando il tribunale non abbia il numero legale per comporre il collegio, questo sara' costituito coll'intervento di due giudici appartenenti a tribunali vicini, designati al principio di ogni anno nel decreto Reale di cui all'art. 44 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626. Potra' anche esservi destinato il pretore locale o altro dei pretori del circondario, designati volta per volta dal presidente della Corte d'appello, che non abbiano pronunziata, nel caso del giudizio di appello, la sentenza appellata.

[3]Se l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario suddetto non sia applicabile per mancanza di giudici, sara' incaricato dell'istruzione delle cause penali il giudice istruttore di uno dei tribunali vicini.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 24 gennaio 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-12-19;1311~art19 · fonte del testo

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