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[1]Con decreto Reale saranno determinate le Corti di assise, ai presidenti delle quali verra' assegnata la indennita' disposta dall'art. 9 della legge 18 luglio 1904, n. 402.
[2]Per tale determinazione sara' tenuto conto del numero e della importanza dei processi secondo la media dell'ultimo quinquennio.
[3]L'ammontare complessivo delle indennita' non potra' essere superiore a lire quarantamila annue.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009
