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Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennita' a termini di legge, i pretori, i giudici o i sostituti procuratori del Re che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni: gli altri magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione che abbiano compiuto l'eta' di 70 anni, e tutti gli altri che abbiano compiuto l'eta' di 75 anni.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009
