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Il Consiglio giudiziario centrale e' presieduto da un primo presidente di Corte d'appello o da un presidente di sezione di Corte di cassazione, ed e' composto, oltre del presidente, di sei magistrati, quattro effettivi e due supplenti, di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, sia in attivita' di servizio che a riposo, nominati con decreto Reale. Con regolamento saranno determinate le norme per la rinnovazione ed il funzionamento del Consiglio giudiziario centrale e per l'ufficio di segreteria.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-12-19;1311~art13 · fonte del testo

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