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L'obbligo di servizio militare, di cui all'articolo 1 della legge sul reclutamento del regio esercito e' prorogato per taluni militari di 1ª e di 2ª categoria nel modo che appresso:
- a)per i nati negli anni 1852 e 1853, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 42° anno di eta';
- b)per i nati negli anni 1854 e 1855, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 41° anno di eta';
- c)per i nati negli anni 1856 e 1857, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 40° anno di eta'.
Testo in vigore dal 4 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
