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[1]La spedizione dei ruoli verra' fatta sulla base di quelli dell'anno precedente con le cancellazioni e diminuzioni ammesse dall'agente, come con i redditi nuovi od aumenti risultanti da dichiarazione o consenso del contribuente, o da decisione delle Commissioni, ovvero dalle iscrizioni o rettificazioni fatte dall'agente, sebbene contestate dal contribuente, quando siano trascorsi 60 giorni da quello in cui il reclamo sara' trasmesso alle Commissioni locali.
[2]La trasmissione dei ricorsi sara' notata in apposito registro della Commissione locale da rendersi ostensibile dietro richiesta del contribuente.
[3]Le decisioni delle Commissioni dovranno notificarsi dall'agente delle imposte al contribuente coi metodi vigenti entro 60 giorni dalla comunicazione fattane all'agente.
Testo in vigore dal 16 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
