Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La facolta' di compilare i ruoli suppletivi pei redditi di ricchezza mobile non compresi nei ruoli principali, vale per l'imposta dell'anno in cui l'agente notifica al contribuente l'iscrizione del reddito, e per quello dei due anni precedenti.
[2]L'azione della finanza per l'iscrizione della imposta relativa agli anni anteriori e' prescritta.
[3]L'azione per la sopratassa si prescrive con quella per l'imposta principale.
[4]La notificazione fatta dall'agente in via amministrativa interrompe la prescrizione la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni tanto amministrative che giudiziarie.
Testo in vigore dal 16 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
