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[1]La responsabilita' solidale del nuovo esercente di un'industria o commercio della quale si parla nell'articolo 6 della legge dell'11 agosto 1870, si estende alle imposte dovute da tutti i precedenti esercenti per l'anno in corso e per l'anno anteriore.
[2]Agli effetti dello stesso articolo e' presunto cessionario chi nei medesimi locali o in parte di essi esercita lo stesso genere di commercio o di industria.
Testo in vigore dal 16 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
