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Il privilegio stabilito dal n. 1 dell'articolo l958 del Codice civile e' esteso alla riscossione dell'imposta di ricchezza mobile dell'anno in corso e del precedente, dovuta in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte o professione, sopra i beni mobili che servono all'esercizio, e sopra le mercanzie che si trovano nel locale addetto all'esercizio stesso, o nella abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano di proprieta' del debitore dell'imposta, salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti, ovvero di depositi provvisorii di merci destinate a solo fine di lavorazione, o di merci in transito munite di regolare bolletta doganale.

Testo in vigore dal 16 giugno 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-14;1940~art4 · fonte del testo

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