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Alle Societa' in accomandita semplice, ed a quelle in nome collettivo e' esteso l'obbligo di cui nell'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, limitatamente alla denunzia, oltre i redditi propri, degli stipendi, pensioni ed assegni che pagano ai loro impiegati, e di pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa.
Testo in vigore dal 16 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
