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L'imposta di ricchezza mobile dovuta dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito per gli interessi dei libretti di deposito e dei conti correnti passivi, sara' commisurata e pagata in via provvisoria sulle risultanze dello accertamento eseguito nei modi ordinari, in ragione degli interessi dell'anno immediatamente anteriore all'epoca della dichiarazione, e sara' liquidata in via definitiva, mediante supplemento o rimborso, sulle risultanze del bilancio e del rendiconto dell'anno a cui si riferisce l'imposta.

Testo in vigore dal 16 giugno 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-14;1940~art10 · fonte del testo

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