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[1]Fra i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile in applicazione dell'articolo 9, § 1 della legge dell'11 agosto 1870, allegato N, sono compresi i censi in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere, i quartesi, i frutti di capitali quandocumque, le soggiogazioni e ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto, comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario.
[2]Questi redditi vengono tassati al netto della detrazione medesima.
Testo in vigore dal 16 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
