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[1]Lo smercio nel Regno dei prodotti indicati all'articolo 1, preparati all'estero, potra' essere autorizzato dal Ministro dell'Interno, su parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanita' e sotto le condizioni da stabilirsi nel Regolamento di cui al ricordato articolo, purche' siano stati fabbricati col controllo dei rispettivi Stati.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 giugno 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 19 giugno 1901 al 5 agosto 1904
