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[1]Alla legge sulle servitu' militari, 19 ottobre 1859, sono recate le seguenti variazioni ed aggiunte:

[2]Art. 1-bis. - Il Ministero della guerra, sentito l'avviso del Capo di stato maggiore e dell'Ispettore delle costruzioni del genio e dell'artiglieria da fortezza, provvedera' perche' le piazze forti, le opere che ne fanno parte ed i posti fortificati vengano classificati secondo la loro importanza rispetto alla difesa, per determinare se sia necessaria l'applicazione di tutte le tre zone di servitu' militare di cui in appresso e dove possono bastare servitu' militari ridotte agli oneri della sola seconda o della sola terza zona.

[3]Art. 2. - All'esterno delle fortificazioni delle piazze o dei posti fortificati, l'estensione soggetta a servitu' si divide, ove d'uopo, in tre distinte zone determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni, per le quali zone sono stabiliti gradi diversi di servitu', secondo la loro distanza dalle fortificazioni medesime, salve le eccezioni di cui l'articolo precedente.

[4]Art. 9. - Nella prima zona non si puo' eseguire costruzioni di sorta ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi, le quali si possono stabilire liberamente, colla condizione pero' accennata dall'articolo precedente. Sono inoltre permesse le piantagioni, purche' non costituiscano fitta boscaglia.

[5]Art. 9-bis. - Previo l'avviso del Capo di stato maggiore del Regio esercito e del Capo di stato maggiore del Ministero della Marina, il Governo potra', per piazze forti da determinarsi, stabilire per le fronti a mare un'unica zona di servitu' la quale si estenda dall'opera di fortificazione alla costa.

[6]In questa zona sono vietate le costruzioni che si elevano sopra qualunque alineamento fra il ciglio di fuoco dell'opera e la linea dello specchio acqueo, piu' vicina alla spiaggia, cui corrisponda un'altezza di acqua di metri 2 al massimo.

[7]Ogni costruzione che soddisfi a questa condizione d'altezza e' in massima ammessa nella detta zona, ma non potra' essere intrapresa senza il preventivo assenso dell'Autorita' militare, alla quale dovranno essere trasmessi i disegni relativi planimetrici ed altimetrici.

[8]All'Autorita' militare e' riservata la facolta' d'imporre condizioni alla concessione per la costruzione e quando speciali circostanze lo richiedessero nell'interesse della difesa.

[9]Anche nelle zone di servitu' delle fronti a mare sono vietate le operazioni topografiche, come e' stabilito all'ultimo capoverso dell'articolo 6.

[10]Per la fronte di gola delle opere di fortificazione marittima sono in vigore le prescrizioni stabilite per le fortificazioni interne.

[11]Art. 10. - Sostituire: In tutte le zone sono permesse le riparazioni per manutenzione delle fabbriche e degli edifizi di varia natura esistenti; gli adattamenti interni, i lavori di consolidamento indispensabili per la loro stabilita' ed altresi' le ricostruzioni totali o parziali.

[12]Queste concessioni sono pero' subordinate alla condizione di far risultare, in apposito atto, che coi consentiti lavori siano attuate predisposizioni tali che valgano ad assicurare la demolizione dell'opera.

[13]Nel suaccennato atto si dovra' altresi' far risultare che dell'aumento del valore che possa essere arrecato all'opera coi lavori consentiti col presente articolo non sara' tenuto conto nella stima di esso, nel caso di demolizione nell'interesse della difesa.

[14]Art. 10-bis. - Nella seconda e terza zona non saranno applicabili gli articoli 6, 7, 8 e 10, della stessa legge, alle opere di bonificamento idraulico ed agrario che saranno approvate dallo Commissioni nominate in conformita' alle leggi 11 dicembre 1878 (serie 2ª) e 8 luglio 1883, n. 1439 (serie 3ª).

[15]Le costruzioni in muratura non dovranno pero' mai oltrepassare l'altezza di 12 metri dal suolo al comignolo.

[16]Art. 11. - Sostituire: Occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle anzidette zone in siti che all'epoca della promulgazione della presente legge non siano soggetti a servitu' militari, i proprietari di detti fabbricati avranno diritto ad una indennita' da concedersi o determinarsi colle norme previste dal Capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica 25 giugno 1865, n. 2359.

[17]Art. 12. - Soppresso.

[18]Art. 14. - Sostituire: In tutta la estensione delle zone potranno essere eseguite dalle altre Amministrazioni dello Stato opere di utilita' ed interesse pubblico, ma soltanto dopo presi gli opportuni accordi con quella della guerra, che potra' subordinarne l'eseguimento a speciali condizioni od anche porvi divieto.

[19]Il Ministero della guerra, previo avviso di apposita Commissione tecnica consultiva, sotto l'osservanza di quelle condizioni che credera' doversi prescrivere, potra' inoltre permettere a privati, in qualsiasi zona, quelle costruzioni di varia natura ed ampliazioni o mutazioni di forma di fabbriche gia' esistenti, che riconoscesse potersi provvisoriamente tollerare.

[20]Le istanze dei privati per ottenere la concessione di eseguire lavori nelle zone di servitu' militari ed i documenti che le corredano, saranno redatti in carta non bollata, e gli atti, mediante i quali si fa constare della fatta concessione, saranno stipulati, registrati e trascritti in esenzione d'ogni tassa e diritto.

[21]Art. 16. - Sostituire: Il numero e l'ampiezza delle zone di servitu' militare da applicarsi alle fortificazioni entro i limiti stabiliti dalla presente legge, saranno, previo avviso di speciale Commissione tecnica consultiva, determinate con Regio decreto da inserirsi negli atti del Governo.

[22]Art. 19. - La soppressione delle costruzioni, chiusure in legno, piantamenti d'alberi, depositi di materie combustibili od altri attualmente esistenti entro i limiti sovraindicati, potra' essere ordinata qualora valgano a compromettere la sicurezza e la conservazione degli stabilimenti accennati all'articolo 18, mediante indennita' da stabilirsi con le norme stabilite nel Capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica 25 giugno 1865, n. 2359.

[23]Art. 26. - Il giudizio pei reclami relativi alla limitazione appartiene alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

[24]Art. 30. - Ogniqualvolta per l'accertamento di una contravvenzione debbasi penetrare in una casa od altro luogo chiuso, gl'impiegati suddetti ne riferiranno immediatamente alla direzione del Genio, la quale richiedera' il pretore del mandamento, od il sindaco o l'ufficiale di pubblica sicurezza di accompagnare alla visita l'impiegato riferente per procedere al detto accertamento. Il processo verbale sottoscritto pure dall'autorita' interveniente verra' rimesso alla direzione del Genio perche' promuova gli ulteriori incumbenti.

[25]Art. 33. - Ove il contravventore, avuta notificazione dei processi verbali degli impiegati del genio e dell'artiglieria non riduca le case in pristino, entro il termine che sara' fissato, l'autorita' militare trasmettera' i detti verbali al procuratore del Re perche' si proceda ai termini di legge.

[26]Art. 36-bis. - Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sara' considerata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dal Ministro della guerra il quale, determinandola, prescrivera' anche, con inoppugnabile provvedimento, le opere che debbono eseguirsi dal contravventore, per distruggere gli effetti della contravvenzione, e il termine entro cui debbono essere eseguite.

[27]Art. 38-bis. - Esaminata dalle competenti Autorita' tecniche la capacita' difensiva di tutte le piazze forti, posti fortificati e opere singole di fortificazione, saranno, entro il termine di due anni, escluse o limitate tutte quelle le quali, sia per mutate condizioni difensive, sia per ragioni di vetusta' non rappresentano nell'ordinamento generale della difesa un valore che giustifichi il peso che deriva dalla imposizione delle servitu' militari, e conseguentemente le servitu' stesse vorranno, con decreto Reale, fatte cessare.

[28]Art. 38-ter. - L'esame, la determinazione e lo svincolo di cui all'articolo precedente dovra' rinnovarsi allo scadere di ciascun decennio, dall'inizio del gravame della servitu' imposta, salvo al Ministero della guerra di provvedere a revisione e ad accertamenti straordinari, per conciliare la necessita' della difesa cogli interessi dei proprietari di terreni servienti.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1899 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1899-12-10;458~art1 · fonte del testo

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