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[1]Ai posti del quadro I della tabella C predetta che risulteranno vacanti coll'applicazione dell'articolo precedente, saranno assegnati, con decorrenza dal 1° gennaio 1909:
- a)gli operai meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti, attualmente in servizio, i quali, forniti dei requisiti richiesti dall'art. 16 della legge 19 luglio 1909, n. 528, rimasero, all'atto della sistemazione organica, fuori ruolo, per insufficiente capienza del quadro medesimo;
- b)gli operai meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti, attualmente in servizio che, trovandosi nelle stesse condizioni dei precedenti, vennero all'atto della sistemazione organica e per la stessa ragione dei primi, assegnati al quadro II della medesima tabella C.
[2]Rispetto allo stipendio, l'assegnazione degli operai predetti al quadro I dovra' farsi con le norme stabilite dall'art. 16 della legge 19 luglio 1909, n. 528.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009
