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[1]E' abrogato l'articolo 3 del Regio Decreto 27 novembre 1870, n. 6030.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Firenze addi' 5 giugno 1871.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo V. Il Guardasigilli De Falco.
[6]G. De Falco.
Testo in vigore dal 6 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
