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[1]L'assegnazione dei sussidi sara' fatta con decreto del ministro dei lavori pubblici sul parere di apposite Commissioni, composte per ciascuna Provincia del prefetto o di un suo delegato, dell'ingegnere capo, o, in sua assenza, di un ingegnere del genio civile, dell'ispettore forestale, o, in sua assenza, del sotto ispettore forestale, dell'ingegnere capo, o, in sua assenza, di un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale e di un quinto membro scelto dalla Deputazione provinciale tra i direttori di cattedra ambulante di agricoltura e i direttori di scuola di agricoltura o tra i periti agronomi.
[2]Per l'accoglimento delle domande costituira' titolo di preferenza: 1° la modesta condizione economica del richiedente, comprovata da certificato dell'agente delle imposte;
[3]2° il limitato importo dei lavori da eseguire;
[4]3° la destinazione del sussidio al ripristino di coltura, o alla ricostituzione di proprieta' distrutte in terre incolte o a coltura non intensiva.
Testo in vigore dal 23 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
