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[1]I contratti di mutuo previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.
[2]Tutti gli altri atti, che possono occorrere alla esecuzione della presente legge, saranno stesi su carta libera, compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, con annotazione su ciascun atto, dello scopo cui serve e con riferimento alla presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 12 luglio 1912.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti - Sacchi - Tedesco - Facta - Nitti.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 23 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
