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[1]Ai fini della concessione dei mutui, il disponibile sul capitale del Consorzio sara' ripartito dalla Commissione amministratrice in base alle domande e ad ogni altro elemento raccolto: a) in favore dei danneggiati dal terremoto Irpino, ai sensi dell'art. 16 della presente legge; b) in favore dei danneggiati dal nubifragio per le provincie di Napoli e di Salerno, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311.
[2]Ove le domande dell'una o dell'altra categoria di mutui superino rispettivamente le assegnazioni, la priorita' sara' determinata dalla data di presentazione. Tuttavia, ove la somma di cui alla lettera a), ovvero quella di cui alla lettera b) risulti esuberante ai bisogni dei relativi mutui, il supero potra' dal Consorzio essere volto al servizio dell'altra categoria dei detti mutui che presentasse deficienza.
Testo in vigore dal 23 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
