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Qualora, entro 6 anni dalla pubblicazione della presente legge, non siano impiegate nella concessione dei mutui assegnati al Consorzio tutte le somme disponibili sul proprio capitale, cessera' nel Consorzio stesso la facolta' di concedere ulteriori mutui, e le residuali somme rimarranno libere da ogni impegno nei rapporti degli Istituti consorziati.
Testo in vigore dal 23 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
