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[1]Il Consorzio autonomo pei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio, costituito in seguito alla legge 19 luglio 1906, n. 390, e' autorizzato, fino alla concorrenza delle somme disponibili sul proprio capitale, a concedere, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, mutui ai privati per riparare ai danni del terremoto del 7 giugno 1910 nelle Provincie e nei Comuni indicati nell'articolo stesso e nel comune di Candela, di cui all'art. 6 della legge 13 aprile 1911, n. 311.
[2]Per la concessione dei mutui anzidetti saranno seguite le norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 7 marzo 1912, n. 314.
Testo in vigore dal 23 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
