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[1]All'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e' sostituito il seguente:
[2]Per provvedere al pagamento di quanto e' dovuto dallo Stato, sara' inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma che risultera' necessaria, aumentata di un decimo per il rimborso delle perdite che potranno eventualmente verificarsi.
Testo in vigore dal 23 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
