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Con decreti dei ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio sara' stabilita a favore delle Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, non che della Cassa di soccorso per opere pubbliche in Sicilia, una quota che sara' a carico dei mutuatari, per spese di amministrazione dei mutui di cui al precedente articolo 13 ed all'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841.
Testo in vigore dal 23 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
