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[1]I mutui di cui all'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, da concedersi ai proprietari del comune di Castiglione di Sicilia, i cui terreni e rispettivi fabbricati sono stati distrutti dall'eruzione dell'Etna del settembre 1911, saranno concessi allo scopo di mettere i proprietari stessi in grado di intensificare la coltura in altri loro beni rustici non danneggiati; ovvero di acquistare terre incolte o a coltura non intensiva e ricostituirvi la proprieta', o di acquistare terre gia' migliorate, le une e le altre per un valore non superiore a quelle perdute.
[2]I mutui di cui al precedente comma, oltre che dagli Istituti indicati nell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, potranno essere concessi anche dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e dalla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.
[3]La concessione dei mutui di cui al presente articolo dovra' essere preceduta dal favorevole parere di apposita Commissione composta di due funzionari governativi e di un rappresentante del comune di Castiglione di Sicilia.
[4]Potranno altresi' ai danneggiati dal terremoto dell'ottobre 1911 nella provincia di Catania essere concessi i mutui di cui all'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, oltre che dagli Istituti indicati nell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, anche dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e dalla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.
Testo in vigore dal 23 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
