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[1]A carico dello Stato sara' corrisposta al comune di Castiglione di Sicilia, per le rate di sovrimposta sui terreni e fabbricati scadute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data dell'eruzione dell'Etna del settembre 1911, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1910 e quello applicato nel periodo medesimo.
[2]Per tale spesa si faranno le occorrenti inscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 23 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
