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La somma, di cui all'articolo precedente, verra' pagata in rate di lire cinquantamila, con cio' che si abbia un doppio valore nel lavoro eseguito, secondoche' si fara' risultare con apposite richieste dell'Ingegnere predetto, al quale rimane esclusivamente attribuita la direzione e la responsabilita' degli esperimenti.
Testo in vigore dal 16 agosto 1870 al 16 dicembre 2009
