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[1]La Banca Nazionale nel Regno d'Italia continuera' a fare come ora la vendita delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, di cui all'articolo precedente, in tutte le sue sedi o succursali ed in quelle della Banca Nazionale Toscana.

[2]Nelle Provincie in cui non esistono sedi o succursali delle Banche predette, il Ministro delle Finanze autorizzera' i Tesorieri provinciali ad effettuare la vendita delle obbligazioni per conto della Banca Nazionale nel Regno d'Italia.

Testo in vigore dal 13 agosto 1870 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1870-08-11;5785~art6 · fonte del testo

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