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[1]La Banca Nazionale nel Regno d'Italia continuera' a fare come ora la vendita delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, di cui all'articolo precedente, in tutte le sue sedi o succursali ed in quelle della Banca Nazionale Toscana.
[2]Nelle Provincie in cui non esistono sedi o succursali delle Banche predette, il Ministro delle Finanze autorizzera' i Tesorieri provinciali ad effettuare la vendita delle obbligazioni per conto della Banca Nazionale nel Regno d'Italia.
Testo in vigore dal 13 agosto 1870 al 16 dicembre 2009
