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A misura e fino alla concorrenza della somma che la Banca ricevera' dallo Stato per effetto della vendita delle obbligazioni od altrimenti, in isconto del mutuo di 500 milioni, sara' ridotto il limite della circolazione dei biglietti stabilito coll'art. 4.
Testo in vigore dal 13 agosto 1870 al 16 dicembre 2009
