Art. 1 (Approvazione)
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[1]Il Governo del Re ha facolta' di stipulare colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la Convenzione contenuta nell'allegato R.
[2]Prima che il credito della Banca verso lo Stato sia ridotto di lire 283 milioni, il Governo provvedera' alla estinzione totale del mutuo di 500 milioni ed alla cessazione del corso forzato.
Testo in vigore dal 13 agosto 1870 al 16 dicembre 2009
