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[1]I funzionari appartenenti alle categorie degli avvocati sono assimilati per grado e per stipendio ai funzionari della magistratura, in conformita' della tabella B, annessa alla presente legge.

[2]Ad essi e' applicabile il disposto dell'art. 202 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626. Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione di legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sara' liquidata come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

[3]Le modificazioni che, con nuova legge, fossero apportate al grado ed allo stipendio dei magistrati, nonche' all'articolo 202 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, saranno estese, con decreto Reale, ai funzionari della categoria degli avvocati.

Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 8 agosto 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;485~art6 · fonte del testo

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