Art. 9
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[1]La Commissione e' composta di sei membri, oltre il presidente, nominati per decreto Reale, e scelti nelle seguenti categorie:
[2]Antichi ministri degli affari esteri;
[3]Antichi sottosegretari di Stato, segretari generali del Ministero;
[4]Direttori o ispettori generali o ex direttori o ex ispettori generali, direttori o ex direttori capi di divisione dell'ufficio personale dello stesso Ministero;
[5]Ministri plenipotenziari e consoli generali o ex ministri plenipotenziari o ex consoli generali;
[6]Ne fara' parte anche un consigliere di Stato;
[7]La Commissione si rinnova per un terzo ogni biennio;
[8]Alla nomina del presidente si provvedera' con speciale decreto Reale, ed il nome del medesimo non sara' sorteggiato nei primi due bienni.
[9]Per la validita' delle decisioni della Commissione, che sono sempre prese a scrutinio segreto, e' necessaria almeno la presenza di quattro dei suoi membri. In caso di parita', avra' la prevalenza il voto del presidente.
[10]La Commissione e' convocata di volta in volta a richiesta del ministro.
Testo in vigore dal 11 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
